RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
LE PRESTAZIONI
Quali sono le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?
Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sono di tipo diverso a seconda della causa che determina la maturazione dei relativi requisiti. In particolare:
a) in caso di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica erogata dagli enti di previdenza obbligatoria, le forme pensionistiche complementari possono erogare: unicamente la pensione complementare (rendita) oppure una prestazione “mista” costituita da una quota di pensione complementare nonché da una quota di capitale;
b) prima del pensionamento e sotto determinate condizioni, le forme pensionistiche complementari possono erogare: anticipazioni per spese sanitarie; anticipazioni per acquisto prima casa; anticipazioni per ulteriori esigenze degli aderenti;
c) in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono erogare: riscatto parziale; riscatto totale.
Quando matura il diritto alla pensione complementare?
Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:
a) maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza;
b) almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Fatte salve alcune tassative eccezioni, i requisiti sopra richiamati devono sussistere in concorso tra di loro: di conseguenza, in termini generali, se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione complementare, mentre se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma l’aderente non può far valere almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, la forma pensionistica complementare può erogare solo il capitale e non la pensione complementare.
In caso di maturazione dei requisiti per la pensione pubblica si è costretti a percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare?
No. L’aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere (e comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto) se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare (rendita) ovvero percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato). L’aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale. Ai fini del calcolo in questione, deve assumersi a riferimento la rendita vitalizia immediata e senza reversibilità: si deve tener conto, cioè, solo della speranza di vita dell’aderente (beneficiario diretto).
è possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistiche complementari anche prima della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica?
Esistono due casi in cui è possibile chiedere di anticipare il momento dell’accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione pubblica.
La prima situazione rilevante è quella del soggetto che, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
La seconda situazione rilevante è quella del soggetto colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. In entrambi i casi sopra richiamati, il soggetto in questione può chiedere alla forma pensionistica complementare di accedere alle prestazioni con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
è possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte a spese sanitarie?
Sì. In un qualsiasi momento (vale a dire a prescindere dall’anzianità di partecipazione maturata nella forma pensionistica complementare) l’aderente può chiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se stesso, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
è possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?
Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte all’acquisto ovvero alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli. Nel computo dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.
è possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione anche per motivi diversi dalle spese sanitarie o dall’acquisto della casa?
Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 30% del montante accumulato fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non meglio specificate dalla normativa. Nel computo dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.
Cosa succede in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare?
Qualora, prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico complementare, l’aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio, per cambio di lavoro con conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale), può:
1) trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
2) esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi oppure di messa in mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria;
3) esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
4) mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione. In caso di mancato esercizio della facoltà di opzione da parte dell’aderente, si procede senz’altro al mantenimento della posizione presso la forma pensionistica in oggetto.
è possibile chiedere il riscatto della posizione individuale maturata all’interno della forma pensionistica complementare anche al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalla normativa introdotta con il decreto legislativo n. 252/2005?
Sì, a condizione che lo prevedano gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari.
Cosa succede in caso di decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare in costanza di attività lavorativa, vale a dire prima del pensionamento?
L’intera posizione individuale maturata all’interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dall’aderente. Gli eredi o i beneficiari possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare se si tratta di forma negoziale ovvero, qualora si tratti di forma pensionistica individuale, viene devoluta per la realizzazione di finalità sociali.
La tassazione
Quali sono le regole generali di tassazione delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?
Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 9%.
L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile di essa.
In che modo è tassata la pensione complementare?
La pensione complementare è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la pensione complementare erogata ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo della pensione complementare ridotto dei contributi eventualmente non dedotti, degli interessi maturati durante la fase di accumulazione nonché della rivalutazione annua della rendita medesima.
In che modo è tassato il capitale erogato al momento del pensionamento?
Il capitale erogato al momento del pensionamento è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutto il capitale erogato ma solo sulla parte imponibile di esso vale a dire sull’importo del capitale al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
In che modo è tassato il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare?
Il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
In che modo è tassato il riscatto erogato prima del pensionamento per motivo diverso dalla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previsti espressamente dalla normativa?
Il riscatto erogato prima del pensionamento per motivi diversi dalla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previsti espressamente dalla normativa è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
In che modo è tassata l’anticipazione per far fronte a spese sanitarie?
L’anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale, a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
In che modo è tassata l’anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?
L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
In che modo è tassata l’anticipazione richiesta per esigenze personali dell’aderente diverse dall’acquisto della prima casa o dalla necessità di far fronte a spese sanitarie?
L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.